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Art. 595 codice penale DIFFAMAZIONE...

27.11.2011 15:56

Art. 595 codice penale DIFFAMAZIONE...

pubblicata da Pier Paolo Zaccai il giorno sabato 16 luglio 2011 alle ore 8.06
 

Art. 595 del Codice penale: Chiunque comunicando con più persone, offende altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a duemilioni di lire, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni. Se l'offesa è recata a mezzo stampa o aqualsiasi altro mezzo pubblicitario la pena prevede la reclusione. Se l'offesa è recata ad un corpo politico, LE PENE SONO AUMENTATE. Prima di DIFFAMARE UNA PERSONA conviene riflettere......................

 

 
 

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